Sez. 3, Sentenza n. 6398 del 23/06/1999 (Rv. 527859 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI | Controversia tra condomino del piano sottostante con il condomino del piano sovrastante per i danni al solaio - Onere di provare l'imputabilità a questi - Sussistenza - Fondamento - Presunzione assoluta di comunione tra loro del solaio per la ripartizione in parti uguali delle spese di riparazione - Conseguenze - Inapplicabilità dell' art. 2051 cod. civ., predisposto per la tutela dei terzi.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI
Il condomino del piano sottostante che agisce nei confronti del condomino del piano di sopra per il risarcimento dei danni al suo solaio deve dimostrare, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., che essi dipendono da fatti imputabili a quest'ultimo, altrimenti dovendosi ripartire in parti uguali le spese per la riparazione di esso, ai sensi dell'arte. 1125 cod. ci., per la presunzione assoluta di comunione tra loro del solaio, da cui deriva altresì l' inapplicabilità' dell'art. 2051 cod. civ. diretta a tutelare i terzi danneggiati dalle cose che altri hanno in custodia, non i comunisti tra loro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1125, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1110, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)