Sez. 3, Sentenza n. 1367 del 25/05/1966 (Rv. 322713 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA - PATTI AGGIUNTI AL DOCUMENTO - CHIARIMENTO O INTERPRETAZIONE DELLA SCRITTURA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA - PATTI AGGIUNTI AL DOCUMENTO - CHIARIMENTO O INTERPRETAZIONE DELLA SCRITTURA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'indagine volta a stabilire se la prova testimoniale tenda a chiarire od interpretare l'atto scritto, ovvero tenda a completarlo o modificarlo contro il disposto dell'art 2722 cod civ compete al giudice di merito ed e incensurabile in Sede di legittimita, se non viziata da errori logici o giuridici. (Cfr 2145/64; 358/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)