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Sez. 1, Sentenza n. 94 del 17/01/1969 (Rv. 337960 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PATTI AGGIUNTI AL DOCUMENTO - INTERPRETAZIONE O MODIFICAZIONE DELLA SCRITTURA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337960-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PATTI AGGIUNTI AL DOCUMENTO - INTERPRETAZIONE O MODIFICAZIONE DELLA SCRITTURA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'indagine volta a stabilire se la prova testimoniale tenda a chiarire ed interpretare l'atto scritto ovvero tenda a completarlo o modificarlo compete al giudice di merito ed e incensurabile in Sede di legittimita, se non viziata da errori logici e giuridici. (Conf 1367-66, massima n 322713).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)