Sez. L, Sentenza n. 509 del 22/01/1988 (Rv. 457025 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - PENSIONE DIRETTA INPS NELLA GESTIONE SPECIALE COLONIE E MEZZADRI - DIVIETO DI INTEGRAZIONE AL MINIMO PER LA CONCOMITANTE PERCEZIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI DISPENSATI DAL SERVIZIO SENZA DIRITTO A PENSIONE - CESSAZIONE EX SENTENZA N. 314 DEL 1985 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - PENSIONE DIRETTA INPS NELLA GESTIONE SPECIALE COLONIE E MEZZADRI - DIVIETO DI INTEGRAZIONE AL MINIMO PER LA CONCOMITANTE PERCEZIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI DISPENSATI DAL SERVIZIO SENZA DIRITTO A PENSIONE - CESSAZIONE EX SENTENZA N. 314 DEL 1985 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.*
L'operatività, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lett. A), della legge 12 agosto 1962 n. 1338, del divieto di integrazione al minimo della pensione diretta i.N.P.S. nella gestione speciale coloni e mezzadri, per la concomitante percezione dell'assegno vitalizio - che ha natura previdenziale - per i dipendenti degli enti locali dispensati dal servizio senza diritto a pensione, è venuta meno non per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 34 del 1981 e n. 102 del 1982 (atteso che il principio di specificità delle pronunce d'incostituzionalità ne impedisce l'applicazione estensiva o analogica), bensì per effetto della sentenza della stessa Corte n. 314 del 1985, la quale, non solo ha dichiarato l'incostituzionalità del citato art. 2, comma secondo, lett. A) della legge n. 1338 del 1962 relativamente al cumulo delle pensioni di riversibilità erogate dall'i.N.P.S. con le pensioni di riversibilità gravanti sullo stato, ma, in base all'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 ed al fine di evitare ulteriori pronunce di accoglimento, ha altresì dichiarato illegittima la norma anzidetta "per quanto concerne tutte le sue residue applicazioni, ormai divenute manifestamente incompatibili con il principio generale di uguaglianza". (V 970/87, mass n 450596; (V 857/87, mass n 450541).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 137, Regio Decr. Legge 03/03/1938 num. 680 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 27 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/04/1955 num. 379 art. 6, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)