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Sez. L, Sentenza n. 857 del 29/01/1987 (Rv. 450541 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - ESTENSIONE A NORME DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEL DISPOSITIVO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 2 LEGGE 12 AGOSTO 1962 N. 1338.*
Stato
decisa il 1987-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450541-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - ESTENSIONE A NORME DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEL DISPOSITIVO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 2 LEGGE 12 AGOSTO 1962 N. 1338.*

La portata delle pronunce d'incostituzionalità non può essere estesa oltre i limiti risultanti dal dispositivo delle sentenze della Corte costituzionale. Pertanto, in tema di cumulo di pensioni, non è consentito desumere dalle varie pronunce d'incostituzionalità (sentenze nn. 230 del 1974, 263 del 1976, 34 del 1981 e 102 del 1982) riguardanti l'art. 2 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 un principio generale estensibile a fattispecie non specificamente considerate da dette pronunce. (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del merito che aveva accolto la domanda di cumulo delle pensioni, con la correzione della motivazione ritenendo in relazione a tali diverse fattispecie, applicabile la sentenza della Corte costituzionale n. 314 del 1985, la quale - oltre a dichiarare l'illegittimità della citata norma nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità INPS per i titolari delle pensioni di riversibilità a carico dello stato, del fondo di previdenza costituito presso le ferrovie dello stato, del fondo di previdenza per i dipendenti delle esattorie o ricevitorie delle imposte dirette nonché per i titolari di pensione diretta a carico della CPDEL, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito - ha anche dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale (cosiddetta conseguenziale) dello stesso art. 2, secondo comma, lett. A), della legge n. 1338 del 1962, nelle parti non dichiarate illegittime dal primo punto del dispositivo e dalle precedenti sentenze costituzionali sopra citate, nonché dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969 n. 153, nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dalle sentenze n. 230 del 1974 e n. 263 del 1976). (V 3681/85, mass n 441271; (V 2451/85, mass n 440295).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 27 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)