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Sez. 1, Sentenza n. 3334 del 21/05/1981 (Rv. 413908 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PRONUNZIA DI SEPARAZIONE SENZA ADDEBITO - NEGATORIA DEL DIRITTO DI UNO DEI CONIUGI AL MANTENIMENTO NEI CONFRONTI DELL'ALTRO PER MANCANZA DEL REQUISITO DELLA CARENZA DI ADEGUATI REDDITI PROPRI - APPELLO PRINCIPALE SU TALE PRONUNCIA - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO DELL'ALTRO CONIUGE PER OTTENERE UNA PRONUNZIA DI ADDEBITABILITÀ DELLA SEPARAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413908-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PRONUNZIA DI SEPARAZIONE SENZA ADDEBITO - NEGATORIA DEL DIRITTO DI UNO DEI CONIUGI AL MANTENIMENTO NEI CONFRONTI DELL'ALTRO PER MANCANZA DEL REQUISITO DELLA CARENZA DI ADEGUATI REDDITI PROPRI - APPELLO PRINCIPALE SU TALE PRONUNCIA - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO DELL'ALTRO CONIUGE PER OTTENERE UNA PRONUNZIA DI ADDEBITABILITÀ DELLA SEPARAZIONE - AMMISSIBILITA.*

Qualora la sentenza di primo grado, nel pronunziare la separazione personale senza addebito, abbia negato ad uno dei coniugi il diritto al mantenimento nei confronti dell'altro, non risultando il richiedente privo di adeguati redditi propri, e con l'appello principale l'appellante deduca il proprio diritto ad ottenere l'assegno di mantenimento ex art 156 cod civ per insussistenza di redditi o di sostanze proprie, e ammissibile l'appello incidentale tardivo diretto ad ottenere una pronunzia di addebitabilita della separazione in quanto l'interesse a tale impugnazione nasce dalla impugnazione dell'appellante principale ed investe un punto avente carattere di pregiudizialita logica e giuridica, rispetto alla statuizione formante oggetto dell'appello principale, dal momento che l'accertamento dell'addebitabilita esclude il diritto al mantenimento. (V 3405/80, mass n 407227; (V 2335/80, mass n 406027).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)