Sez. 3, Sentenza n. 3405 del 23/05/1980 (Rv. 407227 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
L'art 334 cod proc civ, nel consentire alle parti contro le quali e stata proposta impugnazione principale di proporre impugnazione incidentale anche quando per essa e decorso il termine per impugnare, presuppone che l'impugnazione incidentale sia diretta contro lo stesso capo di sentenza gia investito dall'impugnazione principale, ovvero contro un capo dipendente o connesso per il quale l'interesse ad impugnare sorga dall'impugnazione principale. Al contrario, quando si deve impugnare in via incidentale un capo di pronuncia indipendente da quello investito dall'impugnazione principale o anche dipendente o connesso ma rispetto al quale l'interesse ad impugnare sia sorto sin dal momento dell'emanazione della sentenza che ha determinato la soccombenza, l'impugnazione incidentale deve essere proposta, sotto pena di inammissibilita, nei termini di cui agli artt 325 e 327 cod proc civ. (Conf 4537/78, mass n 394209).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)