Sez. 3, Ordinanza n. 29441 del 14/11/2024 (Rv. 672633-01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Opposizione a decreto ingiuntivo - Continenza - Idoneità ad incidere sulla competenza a decidere sull’opposizione - Esclusione - Rilevanza per la competenza del giudice che ha emesso il decreto - Sussistenza - Conseguenze - Pregressa pendenza di causa in rapporto di continenza innanzi a giudice competente per entrambi i giudizi - Conseguenza - Dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, con nullità di quest'ultimo e rimessione della causa all'altro giudice - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la continenza di cause non è idonea a spostare la competenza funzionale e inderogabile a decidere sull'opposizione, spettante all'ufficio di appartenenza del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio, ma rileva per la determinazione della competenza di quest'ultimo giudice, nel senso che - qualora la causa in cui è stata emessa ingiunzione sia in rapporto di continenza con altra pendente davanti a diverso giudice, preventivamente adito e competente per entrambi i giudizi - il giudice dell'opposizione deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo e dichiararne la caducazione, fissando il termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa innanzi al giudice già precedentemente adito.
Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)