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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8693 del 17/03/2022 (Rv. 664502 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Regolamento di competenza - Opposizione a decreto ingiuntivo - Competenza funzionale ed inderogabile dell'ufficio che lo ha emesso - Domanda riconvenzionale di competenza di Sezione specializzata Imprese di altro tribunale - Conseguenze.
Stato
decisa il 2022-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664502-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di connessione. Ne deriva che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in caso sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest'ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l'eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi.

Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)