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Sez. 1, Sentenza n. 3003 del 13/01/2005 Ud. (dep. 31/01/2005) Rv. 230607 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - richiesta - ordinanza di rigetto | Rigetto da parte del g.u.p. della richiesta condizionata all'integrazione probatoria - Riproposizione della richiesta per la prima volta in appello - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230607-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - richiesta - ordinanza di rigetto

In tema di rito abbreviato, l'omessa riproposizione da parte dell'imputato, prima dell'apertura del dibattimento, della richiesta di giudizio abbreviato condizionata, già respinta dal g.u.p., preclude l'attivazione del meccanismo del sindacato e del riconoscimento del diritto alla riduzione della pena. (In motivazione la Corte ha osservato che l'inerzia della parte - in assenza di un corrispondente obbligo del giudice del dibattimento di primo grado di attivarsi d'ufficio - ha efficacia preclusiva in merito alla formulazione della richiesta, per la prima volta, nel giudizio d'appello, poiché, da un lato, deve intendersi ormai definitivamente dissolta la funzione deflativa del rito speciale per causa imputabile all'acquiescenza dell'interessato e, dall'altro, l'assunto contrario rimetterebbe all'insindacabile opzione dell'imputato il momento di attivazione del meccanismo di controllo giurisdizionale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)