Sez. 3, Sentenza n. 27760 del 06/06/2008 Ud. (dep. 08/07/2008) Rv. 240827 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO | Omessa riproposizione della richiesta di giudizio abbreviato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - Equivalenza ad una rinuncia - Conseguenze in tema di impugnazione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO
In tema di procedimenti speciali, è inammissibile l'appello proposto avverso l'omessa decisione del giudice sulla richiesta di giudizio abbreviato presentata dopo la notifica del decreto che dispone il giudizio immediato, nel caso in cui detta richiesta non sia stata riproposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, in quanto l'omessa riproposizione della richiesta equivale ad una rinuncia ad accedere al rito predetto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)