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Sez. 1 - , Ordinanza n. 192 del 05/01/2022 (Rv. 663553 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI | Trasferimento di azienda - Cessione automatica dei rapporti contrattuali - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663553-01

AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI

La regola della cessione "ex lege" dei contratti di azienda che non abbiano carattere personale, di cui all'art. 2558 c.c., vige solo se non è pattuito diversamente; tale diverso accordo è ravvisabile, come nella specie, nell'ipotesi di cessione di azienda da parte dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 270 del 1999, allorché, secondo l'insindacabile accertamento del giudice del merito condotto ex artt. 1362 e ss. c.c., risulti che la volontà delle parti sia stata limitata alla cessione del compendio aziendale, nella consistenza risultante nel corso del procedimento previsto dalle norme menzionate, senza rilievo dei contratti successivamente conclusi.

Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2558, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 62, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)