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Sez. 2, Sentenza n. 13969 del 13/12/1999 (Rv. 532116 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Vizi costruttivi ex art 1669 cod. civ. e vizi previsti dall'art. 1667 cod. civ. - Accertamento della natura del vizio e dei relativi termini di decadenza e prescrizione - Valutazione del giudice di merito - Sindacato di legittimità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1999-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532116-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE

In tema di appalto, la valutazione circa l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1667 cod. civ. ovvero di quella di cui all'art. 1669 cod. civ. ed il conseguente accertamento dei termini di decadenza e prescrizione relativi alla disciplina ritenuta applicabile costituiscono un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esauriente e logica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)