Sez. 3 - , Sentenza n. 5630 del 07/03/2017 (Rv. 643394 - 01)
TRENTINO-ALTO ADIGE - USO DELLA LINGUA TEDESCA E DEL LADINO - IN GENERE | Normativa processuale a tutela di minoranze linguistiche – Violazione – Applicazione del principio di strumentalità delle forme degli atti processuali – Conseguenze – Deduzione di un pregiudizio al diritto di difesa derivante dalla lamentata violazione – Necessità.
TRENTINO-ALTO ADIGE - USO DELLA LINGUA TEDESCA E DEL LADINO - IN GENERE
Con riguardo alla speciale normativa sulla lingua nei procedimenti giurisdizionali nella Regione Trentino Alto Adige, la redazione di un atto di parte (nella specie, atto di citazione introduttivo del grado di appello) nella lingua diversa da quella dovuta ne implica la nullità solo ove la controparte alleghi e dimostri che la mancata traduzione le abbia impedito di conoscere il contenuto dell’atto, pregiudicando in concreto i propri diritti di azione e difesa.
Riferimenti normativi: DPR 15/07/1988 num. 574 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)