Sez. 2, Sentenza n. 17686 del 07/09/2016 (Rv. 641009 - 01)
TRENTINO-ALTO ADIGE - USO DELLA LINGUA TEDESCA E DEL LADINO - IN GENERE | Trentino Alto Adige - Omesso utilizzo, in sentenza, della lingua normativamente prescritta, limitatamente alle conclusioni di una delle parti - Conseguenze - Mera irregolarità formale - Condizioni.
TRENTINO-ALTO ADIGE - USO DELLA LINGUA TEDESCA E DEL LADINO - IN GENERE
Con riguardo alla speciale normativa sulla lingua nei procedimenti giurisdizionali nella Regione Trentino Alto Adige, il mancato uso della lingua prescritta nella stesura della sentenza nella parte in cui sono riportate le conclusioni di una delle parti non implica la nullità dell'atto, ma integra una mera irregolarità formale salvo che tale omissione leda il diritto di difesa, incidendo in concreto sull'attività del giudice per averne comportato un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni della parte, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalla parte medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/05/2001 num. 283 art. 11, Decreto Legisl. 13/06/2005 num. 124 art. 14, DPR 15/07/1988 num. 574 CORTE COST., DPR 15/07/1988 num. 574 art. 20 CORTE COST., DPR 15/07/1988 num. 574 art. 23 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)