Sez. 1, Sentenza n. 6183 del 28/11/1984 (Rv. 437820 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE - CONDIZIONI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE - CONDIZIONI.*
Le agevolazioni tributarie per il credito a medio e lungo termine previste dall'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 sono condizionate al concorso di due presupposti: l'uno, di carattere oggettivo, costituito dalla natura delle operazioni esenti (finanziamenti a medio e lungo termine ed Atti ad essi strumentalmente collegati); l'altro, di carattere soggettivo, consistente nella provenienza del finanziamento da aziende o istituti di credito, o loro Sezioni o gestioni speciali, da enti, cioè, istituzionalmente finalizzati all'Esercizio del credito, e, quindi, da imprese bancarie, alle quali, nell'ordinamento vigente, detta funzione è esclusivamente attribuita. Deve di conseguenza escludersi, in relazione a quest'ultimo requisito, che rientrino nella previsione della norma agevolativa operazioni di finanziamento eseguite da enti istituiti con altre finalità e per i quali operazioni di questo tipo rappresentano solo forme di investimento dei propri mezzi patrimoniali attuate mediante ordinari contratti di mutuo, anche se presidiati da particolari modalità garantistiche correlate ai compiti istituzionali, di natura pubblicistica, degli enti mutuanti.*
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)