Sez. 3, Ordinanza n. 2495 del 17/06/1966 Cc. (dep. 03/08/1966) Rv. 102303 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - AMNISTIA INTERVENUTA DOPO LA SENTENZA DI CONDANNA DI PRIMO GRADO - APPELLO PER OTTENERE IL PROSCIOGLIMENTO PIENO - ESIGENZA DI GIUDIZIO DI MERITO AGLI EFFETTI DELL'ART 152 CAPOVERSO COD PROC PEN - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - PROSCIOGLIMENTO PREDIBATTIMENTALE - INAMMISSIBILITA.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - AMNISTIA INTERVENUTA DOPO LA SENTENZA DI CONDANNA DI PRIMO GRADO - APPELLO PER OTTENERE IL PROSCIOGLIMENTO PIENO - ESIGENZA DI GIUDIZIO DI MERITO AGLI EFFETTI DELL'ART 152 CAPOVERSO COD PROC PEN - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - PROSCIOGLIMENTO PREDIBATTIMENTALE - INAMMISSIBILITA.*
Il principio in base al quale si sostiene che il giudice, quando applica l'amnistia, implicitamente esclude l'esistenza di prove che rendano evidente che il fatto non sussiste, che non e preveduto dalla legge come reato o che l'imputato non lo ha commesso, non puo essere applicato quando il decreto di clemenza sia intervenuto dopo la sentenza di condanna di primo grado, sussistendo il dovere del giudice d'appello di riesaminare tutto il materiale probatorio gia acquisito e di applicare l'amnistia solo se da tale esame non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato. Quando con i motivi d'appello si sostiene che l'Azione penale non avrebbe potuto essere iniziata e che comunque sussistono le prove che il fatto non costituisce reato, prove che si indicano in modo da sollecitare l'esame del giudice di secondo grado su di esse, il giudice d'appello non puo sottrarsi all'Obbligo di prendere in esame quei motivi applicando il decreto di amnistia. Essendo necessario in tal caso un giudizio di merito, il proscioglimento non puo avvenire che a seguito di dibattimento e non a norma dell'art 421 cod proc pen e il giudice non puo esimersi dall'Obbligo di motivare adeguatamente dando ragione dei motivi che rendano inapplicabile la norma di cui all'art 152, comma secondo, cod proc pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 421, Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)