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Sez. 2, Sentenza n. 7264 del 16/02/1982 Ud. (dep. 23/07/1982) Rv. 154717 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ, DI NON PUNIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - IMPUTATO CONDANNATO O ASSOLTO CON FORMULA DUBITATIVA - APPELLO - DEDUZIONE SPECIFICA DI CONDIZIONI OSTATIVE ALL'INIZIO DELL'AZIONE PENALE O DI PROVE DI INNOCENZA - AMNISTIA - APPLICAZIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - CARENZA DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - MOTIVAZIONE ADEGUATA - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1982-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154717-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ, DI NON PUNIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - IMPUTATO CONDANNATO O ASSOLTO CON FORMULA DUBITATIVA - APPELLO - DEDUZIONE SPECIFICA DI CONDIZIONI OSTATIVE ALL'INIZIO DELL'AZIONE PENALE O DI PROVE DI INNOCENZA - AMNISTIA - APPLICAZIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - CARENZA DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - MOTIVAZIONE ADEGUATA - OBBLIGATORIETÀ.*

Nell'ipotesi in cui l'imputato, condannato o assolto con formula dubitativa in primo grado, abbia specificatamente dedotto nei motivi di impugnazione la sussistenza di condizioni ostative all'inizio dell'Azione penale (il cui accertamento ha carattere di pregiudizialità) oppure prove le quali, in base alle allegazioni dell'appellante, dimostrino che il fatto non sussiste o non è preveduto dalla legge come reato, non può trovare applicazione il principio, secondo il quale, quando il giudice applica l'amnistia, esclude implicitamente l'esistenza di alcuna delle fattispecie, previste dall'art. 152 cod. proc. pen.. in tal caso infatti il giudice di appello ha l'Obbligo di un esplicito riesame delle questioni proposte e di dare spiegazione del proprio convincimento con motivazione adeguata. (Conf mass n 149908; (Conf mass n 145043; (Conf mass n 099238; (Conf mass n 118234; (Conf mass n 106960; (Conf mass n 102303).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 591 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 592 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 594

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)