Sez. L, Sentenza n. 5645 del 20/05/1991 (Rv. 472250 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per la invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione ai superstiti - Riversibilità - In genere | Variazione del gruppo dei superstiti - Riliquidazione della pensione - Criteri.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per la invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione ai superstiti - Riversibilità - In genere
In caso di variazione del gruppo dei superstiti la riliquidazione della pensione di riversibilità o indiretta deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, mediante preventiva detrazione della quota del contitolare (escluso dal diritto) dalla pensione originariamente goduta dal dante causa o a questi spettante e mediante successiva applicazione sul residuo importo dei restanti titolari, con decorrenza dalla morte del dante causa, degli aumenti di legge e degli incrementi perequativi via via intervenuti.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)