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Sez. L, Sentenza n. 15644 del 26/07/2005 (Rv. 583367 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Cessazione della contitolarità - Riliquidazione della pensione dei residui superstiti - Applicabilità degli aumenti pensionistici di legge - Condizioni - Aumenti di cui alla legge n. 140 del 1985 - Computabilità.
Stato
decisa il 2005-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583367-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE

Alla cessazione del regime di contitolarità tra beneficiari del trattamento di reversibilità la pensione del titolare residuo deve essere determinata tenendo conto non già di quanto di fatto percepito durante il periodo di contitolarità, ma operando un conteggio virtuale, fin dalla morte del dante causa, al fine di ricostruire la prestazione come se vi fosse stato sempre un unico titolare; ne consegue che la quota di pensione spettante al contitolare superstite deve essere ricalcolata applicando ad essa tutti gli aumenti e le perequazioni fissati dalle leggi succedutesi nel tempo, tra i quali vanno compresi anche gli aumenti previsti dall'art. 4 della legge n. 140 del 1985, a prescindere dal fatto che la pensione medesima non godesse della integrazione al minimo durante il regime di contitolarità, essendo necessario accertare se, al momento in cui maturavano i detti aumenti, la pensione stessa, calcolata appunto con riguardo alla sua spettanza teorica, fosse o meno passibile di integrazione al minimo.

Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/04/1985 num. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)