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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22675 del 08/11/2016 (Rv. 642672 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO | Pluralità di luoghi di esecuzione di obbligazione contrattuale - Inapplicabilità dell' art. 20, seconda parte, c.p.c. - Fondamento - Applicabilità dei criteri stabiliti per il foro generale delle persone - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642672-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

Il "forum destinatae solutionis" di cui alla seconda ipotesi dell'art. 20 c.p.c. (giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio) non è invocabile, quale foro facoltativo in deroga a quelli di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., quando, per la natura della prestazione, esso comporterebbe l'attribuzione della competenza ad un numero indeterminato di giudici dello Stato, con pregiudizio dell'interesse del convenuto ad una definita predeterminazione della competenza in base a collegamenti fattuali non evanescenti ed arbitrari. (Fattispecie in cui il debitore-appaltatore si era impegnato al disormeggio del bacino galleggiante dell'Arsenale marittimo militare di Augusta ed al suo trasferimento presso altra sede non specificata, nonché al successivo ritrasferimento presso il porto di ormeggio originario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)