Sez. 3, Ordinanza n. 19929 del 05/10/2004 (Rv. 577530 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO | Pluralità di luoghi di esecuzione di obbligazione contrattuale - Inapplicabilità dell' art. 20, seconda parte, cod. proc. civ.- Fondamento - Applicabilità dei criteri stabiliti per il foro generale delle persone - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO
Qualora, per contratto, il debitore debba adempiere la sua prestazione in più luoghi del territorio dello Stato, il numero indeterminato dei giudici astrattamente competenti per territorio rende inapplicabile l'art. 20, seconda parte, cod. proc. civ., e determina l' applicabilità dei criteri stabiliti dagli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. concernenti l'individuazione del foro generale delle persone(principio affermato in una fattispecie in cui il debitore si era obbligato a porre sul mercato il prodotto della parte attrice in diversi punti di vendita del territorio nazionale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)