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Sez. 1, Sentenza n. 5360 del 06/05/1992 (Rv. 477114 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione | Contestazione personale ed immediata della violazione - Omissione - Incidenza sul provvedimento irrogativo della sanzione pecuniaria - Esclusione - Condizioni - Successiva contestazione mediante notificazione - Necessità - Inclusione nel provvedimento delle spese di notificazione - Contestazione da parte dell'intimato - Modalità.
Stato
decisa il 1992-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477114-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione

In tema di infrazioni amministrative, il principio secondo cui l'omissione della contestazione personale ed immediata della violazione, ancorché in concreto possibile, non tocca la validità ed efficacia della successiva contestazione mediante notificazione (art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689), né quindi l'idoneità di quest'ultima a giustificare il provvedimento irrogativo della sanzione pecuniaria, non resta escluso dall'eventualità che tale provvedimento includa fra le spese del procedimento, poste a carico dell'intimato, quelle inerenti a detta notificazione, rimanendo in facoltà dell'intimato medesimo di contestarne la debenza, trattandosi di spese non necessarie, in sede amministrativa e poi con l'opposizione giudiziale.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)