Sez. 3, Sentenza n. 14181 del 07/08/2012 (Rv. 623601 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Pagamento entro sessanta giorni dalla contestazione della sola sanzione, ma non delle spese postali - Conseguenze - Decadenza dal beneficio del pagamento in misura ridotta - Necessità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
Le spese postali sostenute dall'amministrazione per la notificazione del verbale di contestazione di un'infrazione al codice della strada formano un tutt'uno con la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, con la conseguenza che non ha diritto al beneficio dell'applicazione della sanzione in misura ridotta, di cui all'art. 202 del codice della strada, il trasgressore che, entro sessanta giorni dalla notificazione, paghi l'ammontare della sanzione, ma non quello delle spese postali, e che l'amministrazione può procedere esecutivamente per il recupero della differenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1194, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 202 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 203 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 CORTE COST. PENDENTE, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 389, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)