Sez. 1, Ordinanza n. 4804 del 28/03/2003 (Rv. 561598 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PATROCINIO GRATUITO | Commissione per il gratuito patrocinio presso la Corte di appello - Provvedimento ex art. 22 R.D. n. 3282/1923 - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
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Avverso il provvedimento emesso dalla commissione per il gratuito patrocinio presso la corte di appello a norma dell'art. 22 R.D. n. 3282 del 1923 non è ammissibile il ricorso per cassazione, non essendo questo previsto dalla legge e non avendo il provvedimento né forma, né natura di sentenza, trattandosi, invece, di provvedimento pronunciato da un organo amministrativo (diversamente da quello pronunciato dalla corte di appello a norma dell'art. 6 della legge n. 217 del 1990).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3282 art. 22, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)