Sez. 1, Sentenza n. 7176 del 11/06/1992 (Rv. 477675 - 01)
Titoli di credito - In genere rinvio a leggi speciali | Girata - Trasferimento dei diritti cartolari - Permanenza del rapporto fondamentale - Validità del titolo quale promessa di pagamento - Girata del titolo da parte del prenditore - Pagamento al giratario e restituzione del titolo - Esperibilità dell'azione causale da parte del prenditore nei confronti dell'emittente - Ammissibilità.
Titoli di credito - In genere rinvio a leggi speciali
Dal combinato disposto degli artt. 20 e 58 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, che evidenziano la distinzione tra i diritti cartolari e quelli derivanti dal rapporto fondamentale, si ricava che la girata trasferisce i diritti cartolari, ma non fa venir meno il rapporto fondamentale, né la possibilità di far valere il titolo quale promessa di pagamento; ne consegue che il prenditore il quale abbia girato il titolo e lo abbia poi pagato al suo giratario, ricevendolo in restituzione, può esperire nei confronti dell'emittente l'azione causale, e, al fine, può far valere il titolo quale promessa di pagamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 20, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)