Sez. 1, Sentenza n. 19929 del 29/09/2011 (Rv. 619782 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Assegno bancario privo di efficacia cartolare - Promessa di pagamento - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Rapporto fondamentale - Sussistenza - Prova - A carico del beneficiario - Esclusione.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE
L'assegno bancario deve considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., anche nel caso in cui l'azione cartolare non possa essere più esperita per l'intervenuta prescrizione, con la conseguente configurabilità della presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)