Sez. L - , Sentenza n. 19925 del 23/07/2019 (Rv. 654741 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE | Società a totale partecipazione pubblica - Reclutamento del personale ex art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 - Procedure concorsuali o selettive - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE
In tema di società a totale partecipazione pubblica, il reclutamento del personale ex art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, come modificato dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009 - ove è previsto che le società in questione adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità -, deve avvenire mediante procedure selettive che rispettino la regola del concorso pubblico, sicché la violazione di tale disposizione, avente carattere imperativo, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ritenuto affetti da insanabile nullità i contratti a tempo determinato intercorsi tra alcuni lavoratori e l'ANAS, ha escluso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 18, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1418 com. 1, Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 CORTE COST., Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)