Sez. L - , Sentenza n. 26166 del 19/12/2016 (Rv. 642247 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | ANAS - Trasformazione in ente pubblico economico - Rapporti di lavoro - Disciplina privatistica - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
A seguito della trasformazione dell’ANAS da azienda in ente pubblico economico, operata dal d.lgs. n. 143 del 1994, il rapporto di lavoro del relativo personale dipendente è regolato dalle norme di diritto privato, oltre che dalla contrattazione collettiva, sicché deve escludersi che ad esso si applichi la disciplina dei contratti a termine prevista dall’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva ritenuto legittima la seconda proroga di un contratto a termine, alla stregua della deroga alla menzionata norma autorizzata in un’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri adottata, in occasione del sisma abruzzese del 2009, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della l. n. 225 del 1992).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1994 num. 143 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Legge 24/02/1992 num. 225 art. 5 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)