Sez. 1, Sentenza n. 2018 del 26/06/1971 (Rv. 352655 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - TERMINE - DIFFERENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - TERMINE - DIFFERENZA.*
La differenza tra termine e condizione consiste sulla certezza o meno del verificarsi dell'evento previsto dalle parti. Nel primo caso e necessario che il detto evento sia futuro ma certo (anche se non necessariamente espresso in una data, purche risulti collegato ad un fatto che si verifichera senz'altro), e come tale puo riguardare sia l'effetto iniziale che quello finale di un negozio. Nell'ipotesi della condizione, invece, si ha incertezza dell'evento futuro, dal quale dipende il sorgere (condizione sospensiva) o il permanere (condizione risolutiva) dell'efficacia del negozio. (nella specie e stata qualificata come condizione il patto con cui era stato assunto l'Obbligo di pagare una certa somma 'dopo l'ultimazione dei lavorì in uno stabile, sul rilievo che il completamento dei detti lavori, per la sua incertezza, condizionava sospensivamente l'Obbligo del pagamento).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)