diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5575 del 15/09/1983 (Rv. 430512 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - TERMINE - "CONDICTIO FACTI" - SUSSISTENZA - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1983-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430512-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - TERMINE - "CONDICTIO FACTI" - SUSSISTENZA - REQUISITI.*

La condizione propriamente detta (condictio facti) è caratterizzata dall'incertezza dell'evento futuro dal quale si fa dipendere l'efficacia o la risoluzione del negozio e per tale ragione si distingue dal termine ancorché le parti abbiano fatto riferimento non all'evento in sè, ma alla data del suo avverarsi essendo anche in tal caso sufficiente il requisito dell'incertezza di questo - da accertare con indagine che, involgendo apprezzamento di fatti è riservata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità, in presenza di una motivazione logicamente e giuridicamente corretta - perché la clausola abbia solo l'apparenza del termine e sia invece da ricondurre sotto l'ipotesi della condizione. (V 1970/77, mass n 385701; (V 2018/71, mass n 352655; (V 2005/65, mass n 313808).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)