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Sez. 1, Ordinanza n. 15367 del 03/06/2024 (Rv. 671531-01)

ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE | Atto amministrativo non normativo - Interpretazione - Criteri - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671531-01

ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione degli atti amministrativi a contenuto non normativo soggiace alle regole dettate per i contratti, in quanto compatibili, risolvendosi in un accertamento della volontà negoziale della p.a. riservata al giudice di merito, per la cui censura in sede di legittimità non è sufficiente un astratto richiamo agli artt. 1362 e ss. c.c., ma è necessaria la specificazione dei canoni ermeneutici che in concreto si assumono violati e la precisa indicazione dei punti della motivazione che se ne discostano, nei limiti di quanto previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per il caso di violazione di legge, o per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione di merito concernente la liquidazione degli indennizzi in favore delle vittime di alluvione, secondo quanto previsto da ordinanze della presidenza del consiglio dei ministri o del commissario straordinario appositamente nominato, ritenendo che di detti atti amministrativi fosse stata fornita una interpretazione plausibile non adeguatamente contrastata).

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)