Sez. U - , Sentenza n. 20181 del 25/07/2019 (Rv. 654876 - 02)
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE | Applicabilità delle regole dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c. - Criterio letterale - Carattere primario.
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, in quanto compatibili con il provvedimento amministrativo, tra le quali ha carattere preminente quella collegata all'elemento letterale, dovendo il giudice anche ricostruire l'intento dell'Amministrazione ed il potere che ha inteso in concreto esercitare, tenendo altresì conto del complesso dell'atto e del comportamento dell'Autorità amministrativa, oltre che di quanto può razionalmente intendere, secondo buona fede, il destinatario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)