Sez. L, Sentenza n. 1742 del 06/03/1990 (Rv. 465671 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI DI VECCHIAIA - IN GENERE - REQUISITI - POSSESSO DA PARTE DI UNA LAVORATRICE - DIRITTO ALLA PENSIONE AL CINQUANTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ - PROSECUZIONI DEL RAPPORTO FINO ALL'ETÀ PREVISTA PER GLI UOMINI - PREVIA OPZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ESERCIZIO DELL'OPZIONE - RECEDIBILITÀ "AD NUTUM" DEL DATORE DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI DI VECCHIAIA - IN GENERE - REQUISITI - POSSESSO DA PARTE DI UNA LAVORATRICE - DIRITTO ALLA PENSIONE AL CINQUANTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ - PROSECUZIONI DEL RAPPORTO FINO ALL'ETÀ PREVISTA PER GLI UOMINI - PREVIA OPZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ESERCIZIO DELL'OPZIONE - RECEDIBILITÀ "AD NUTUM" DEL DATORE DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 498 del 1988 (che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 903 del 1977, precisando, anche in relazione alla propria precedente sentenza n. 137 del 1986, che la necessità di un'eguale età lavorativa per l'uomo e per la donna non incide sul diritto di questa a conseguire la pensione di vecchiaia al cinquantacinquesimo anno di età), la prosecuzione - con le garanzie di stabilità spettanti ai sensi della legge n. 604 del 1966 - del rapporto di lavoro della lavoratrice, pur in possesso dei requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia (o, addirittura, della pensione stessa), fino agli stessi limiti di età lavorativa previsti per gli uomini non è subordinata all'Esercizio di un'opzione in tal senso - ai sensi del citato art. 4 della legge n. 907 del 1977 - da parte della lavoratrice medesima. Consegue che, in relazione ad una lavoratrice che abbia esercitato detta opzione, va esclusa la recedibilità ad nutum del datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge 31 maggio 1984 n. 193, il quale (per i lavoratori di cui agli artt. 16, 17 e 18 della legge n. 155 del 1981) ha disposto la sospensione dell'applicabilità (oltre che dell'art. 6 del d. l. 22 dicembre 1981 n. 791) dell'art. 4 della legge n. 903 del 1977, in quanto l'inefficacia ab origine (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 498/88) di tale norma che prevede l'opzione ha comportato la caducazione anche del citato art. 1, quarto comma, della legge n. 193 del 1984 nella parte in cui fa riferimento all'opzione prevista dalla norma dichiarata costituzionalmente illegittima. (V 955/88, mass n 457302; (V 592/87, mass n 455368).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 4 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 16 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 17, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 18, Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Legge 31/05/1984 num. 193 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)