Sez. L, Sentenza n. 11311 del 23/11/1990 (Rv. 469884 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - OPZIONE PER LA CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO FINO AL LIMITE DI ETÀ STABILITO PER GLI UOMINI - STABILITÀ REALE - OPERATIVITÀ IN DEROGA ALL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 108 DEL 1990 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - OPZIONE PER LA CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO FINO AL LIMITE DI ETÀ STABILITO PER GLI UOMINI - STABILITÀ REALE - OPERATIVITÀ IN DEROGA ALL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 108 DEL 1990 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
La disposizione dell'art. 4, ultimo comma, della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (sulla parità di trattamento fra uomini e Donne in materia di lavoro), la quale, in ipotesi di opzione delle lavoratrici (anche se in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia) per la continuazione dell'attività lavorativa fino al limite di età stabilito per gli uomini, prevede l'applicazione delle Disposizioni della legge 15 luglio 1966 n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga, all'art. 11 della stessa legge, comporta (come, in materia di posposizione dell'età pensionabile finalizzata al conseguimento di un più elevato trattamento previdenziale, la deroga prevista dall'art. 6, terzo comma, del d.l. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito con legge 26 febbraio 1982 n. 54) l'estensione ai rapporti di lavoro di dette lavoratrici delle limitazioni legali all'Esercizio del potere di recesso dell'imprenditore a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, con la sottrazione di tali rapporti all'area della libera recedibilità datoriale e con la conseguente estensione ai medesimi della stabilità reale prevista dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (che rientra fra le norme modificative ed integrative della legge n. 604 del 1964), stante la mancata previsione di uno specifico limite alla deroga predetta ed attesa l'intenzione del legislatore di rendere effettivo il diritto delle lavoratrici alla continuazione dell'attività fino al limite di età fissato per gli uomini. La predetta stabilità reale - la quale implica la necessità, ai fini della legittimità del licenziamento della lavoratrice, della sussistenza (quanto meno) di un giustificato motivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966) - non viene meno a seguito della legge 11 maggio 1990 n. 108 (disciplina dei licenziamenti individuali), il cui art. 2 assicura a determinati rapporti soltanto la tutela obbligatoria. (V 1742/90, mass n 465671; (V 226/90; (V 5047/89, mass n 464319; (V 498/88; (V 9202/87, mass n 456413; (V 7678/87; (V 5120/87; (V 7574/86; (V 137/86).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)