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Sez. 5, Sentenza n. 44022 del 28/05/2014 Ud. (dep. 22/10/2014) Rv. 260770 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - ATTO PUBBLICO O PRIVATO: NOZIONE | Libretto universitario - Natura di atto pubblico - Limiti - Natura di certificato amministrativo - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260770-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - ATTO PUBBLICO O PRIVATO: NOZIONE

In tema di falso, al libretto universitario deve riconoscersi natura di atto pubblico fidefaciente limitatamente alle attestazioni relative alla frequenza dello studente alle lezioni, e, invece, natura meramente certificativa con riguardo alle attestazioni concernenti l'avvenuto supermento degli esami, atteso il carattere derivativo di queste ultime dai verbali di esame, che costituiscono gli atti pubblici originali. (Fattispecie in cui l'imputato, in qualità di professore universitario, aveva attestato nel libretto universitario di una studentessa l'avvenuto superamento di un esame, in realtà non sostenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 480

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)