Sez. 5, Sentenza n. 31533 del 23/06/2004 Ud. (dep. 20/07/2004) Rv. 229500 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - ATTO PUBBLICO O PRIVATO: NOZIONE | Libretto universitario - Natura di atto pubblico - Esclusione - Natura di certificato amministrativo - Configurabilità.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - ATTO PUBBLICO O PRIVATO: NOZIONE
In tema di falso materiale, l'annotazione da parte dello studente sul libretto universitario del superamento con profitto, "contra verum", di esami in realtà mai sostenuti, mediante falsificazione delle dichiarazioni del docente e della sua firma, non integra il delitto di falso in atto pubblico commesso da privato, ma quello di falso in certificato amministrativo: il libretto, infatti, essendo solo un prospetto riassuntivo della carriera scolastica dello studente universitario, ha natura certificativa degli esami sostenuti e dei voti riportati, in quanto, riproducendo in sintesi il verbale dell'esame, che costituisce l'atto pubblico originario e preesistente, è un documento "derivato" o "secondario", che contiene dichiarazioni di scienza, ossia attesta fatti e dati, noti al pubblico ufficiale per la loro provenienza da altri documenti ufficiali.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 478, Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)