Sez. 2, Sentenza n. 31253 del 01/07/2002 Ud. (dep. 18/09/2002) Rv. 222360 - 01
GIUDIZI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1930) - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE | Detenzione dell'imputato all'estero in attesa di estradizione - Giudizio in contumacia - Rilevanza della volontà dell'estradando ai fini del protrarsi dello stato di detenzione - Accertamento sulla base dell'ordinamento straniero - Necessità - Fattispecie.
GIUDIZI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1930) - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE
Nel caso di imputato detenuto all'estero nel corso di procedura di estradizione, non sussiste il legittimo impedimento a comparire quando l'ordinamento interno dello Stato richiesto attribuisce rilevanza alla manifestazione di volontà dell'estradando, sicché il protrarsi della detenzione e la mancata comparizione nel giudizio possono ricondursi ad una scelta dell'interessato (Nella fattispecie, trattandosi di procedura estradizionale tra paesi aderenti all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 ed alla relativa Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 - ratificati e resi esecutivi in Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388 - la Corte ha rilevato che l'art. 66 della convenzione consente al paese richiesto di autorizzare l'estradizione senza procedura formale, purché la persona vi acconsenta, a seguito di un'audizione, garantita dall'eventuale presenza di un difensore, in cui sia informato del suo diritto ad una procedura formale di estradizione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 497 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 498 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185 com. 1 n. 3, Legge 30/09/1993 num. 388, Tratt. Internaz. 14/06/1985, Tratt. Internaz. 19/06/1990
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)