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Sez. 5, Sentenza n. 2956 del 21/11/2001 Ud. (dep. 25/01/2002) Rv. 220918 - 01

GIUDIZI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1930) - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE | Detenzione dell'imputato all'estero in attesa di estradizione - Giudizio in contumacia - Legittimità - Condizioni - Rilevanza della volontà dell'estradando ai fini della cessazione della custodia all'estero - Accertamento sulla base dell'ordinamento straniero - Necessità.
Stato
decisa il 2001-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220918-01

GIUDIZI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1930) - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE

In caso di custodia cautelare all'estero in attesa di estradizione, è illegittima l'ordinanza che dichiari la contumacia dell'imputato in considerazione della mancanza di volontà da parte sua di essere consegnato all'autorità italiana, senza il previo accertamento, da compiersi con riferimento alla legislazione dello Stato richiesto, che il protrarsi della detenzione all'estero, e quindi la mancata comparizione, dipenda effettivamente dal comportamento dello stesso estradando. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva proceduto in contumacia dell'imputato detenuto in Brasile sul presupposto che la condizione di custodia all'estero potesse cessare da un momento all'altro per libera scelta dell'imputato medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)