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Sez. 2, Sentenza n. 3347 del 18/07/1989 (Rv. 463397 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - OFFERTA DI EQUA MODIFICAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI - INTEGRAZIONE DELL'OFFERTA RITENUTA INIDONEA - AMMISSIBILITÀ - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1989-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463397-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - OFFERTA DI EQUA MODIFICAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI - INTEGRAZIONE DELL'OFFERTA RITENUTA INIDONEA - AMMISSIBILITÀ - ESTREMI.*

L'offerta di equa modificazione delle condizioni di contratto divenuto eccessivamente oneroso (art. 1467, ultimo comma, cod. civ.), è rimessa all'iniziativa della parte, mentre il giudice deve limitarsi a stabilire se le modificazioni sono idonee a normalizzare il rapporto contrattuale, senza poter integrare le eventuali deficienze della proposta o superarne la portata. Tuttavia, qualora la parte, in Sede di conclusioni, dichiari di offrire, a saldo del prezzo di una compravendita, una determinata somma o quella somma maggiore o minore che si ritenga equa, deve intendersi con ciò proposta una domanda subordinata di Determinazione giudiziale dell'equo prezzo, in ordine alla quale il giudice, se ritiene che la somma quantificata sia inidonea a far cessare l'eccessiva onerosità, deve necessariamente pronunciarsi, integrando l'offerta sulla base degli elementi di giudizio già acquisiti al processo. (V 1067/76, mass n 379735; (V 2748/72, mass n 360428).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)