Sez. 3, Sentenza n. 2748 del 18/09/1972 (Rv. 360428 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - OFFERTA DI MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO - OFFERTA GIUDIZIALE E OFFERTA STRAGIUDIZIALE - NATURA RISPETTIVA - POTERI DEL GIUDICE RISPETTO ALLA PRIMA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - OFFERTA DI MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO - OFFERTA GIUDIZIALE E OFFERTA STRAGIUDIZIALE - NATURA RISPETTIVA - POTERI DEL GIUDICE RISPETTO ALLA PRIMA.*
L'offerta di modificare il contratto rescindibile, in modo da ricondurlo ad equita, puo essere fatta o in via stragiudiziale o in via giudiziale. Nella prima ipotesi essa e una proposta contrattuale, che, se accettata dalla controparte, da luogo alla formazione di un contratto modificativo di quello rescindibile. Nella seconda ipotesi essa e una domanda giudiziale, la quale puo contenere esattamente le modificazioni che la parte istante intende siano apportate ad una o piu clausole del contratto, oppure puo chiederne la Determinazione al giudice, in base ad elementi oggettivi da accertarsi in giudizio. Qualora la domanda contenga l'esatta indicazione delle modificazioni offerte, il giudice, non ha il potere di integrarla o di modificarla; ma deve accoglierla, se ritiene sufficienti le proposte modificazioni a ricondurre ad equita il contratto, o rigettarla, in caso contrario. (V 837'54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1450
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)