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Sez. 6, Sentenza n. 3063 del 13/07/1995 Cc. (dep. 15/09/1995) Rv. 202982 - 01

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Nuove contestazioni - Fatto diverso | Sindacato del giudice sull'ammissibilità della contestazione - Esclusione - Limite della competenza del giudice dinanzi a cui si procede - Vincolo per il Pubblico Ministero - Esclusione - Contestazione di reato di competenza superiore - Obbligo del giudice di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202982-01

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Nuove contestazioni - Fatto diverso

Attesa l'attribuzione al Pubblico Ministero, nel vigente sistema processuale, del ruolo di "dominus" esclusivo dell'azione penale, il giudice del dibattimento non può esercitare alcun sindacato preventivo sull'ammissibilità di contestazioni modificative (fatto diverso) o aggiuntive (fatto nuovo), effettuate ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen.. Ne consegue che, se a seguito di tali contestazioni si configuri un reato di competenza superiore -essendo il limite della competenza stabilito da detti articoli non per il Pubblico Ministero ma per il giudice, in funzione della possibilità o meno di quest'ultimo di conoscere anche dell'imputazione modificata o integrata - il giudice deve disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, a norma dell'art. 521 comma 3 ovvero dell'art. 23 comma 1 cod. proc. pen. (come modificato a seguito della declaratoria di parziale legittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 76/1993 della Corte Cost.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)