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Sez. 1, Sentenza n. 12317 del 25/02/2004 Cc. (dep. 15/03/2004) Rv. 227447 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE | Fatto diverso - Provvedimento del Tribunale in composizione monocratica che dichiara la propria incompetenza per materia e trasmette gli atti al giudice collegiale - Abnormità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227447-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE

Deve considerarsi abnorme la decisione con la quale il Tribunale in composizione monocratica, a seguito di contestazione modificativa (per fatto diverso) effettuata in udienza dal Pubblico Ministero, dichiara la propria incompetenza per materia e trasmette gli atti, in violazione dell'art. 23 cod. proc. pen., all'organo giudiziario ritenuto competente anziché al pubblico ministero presso detto organo; infatti, tale provvedimento si pone per il suo contenuto in contrasto con i principi generali dell'ordinamento processuale sia per quanto concerne la violazione dei diritti della difesa sia con riferimento all'esercizio dell'azione penale, la cui titolarità spetta esclusivamente al pubblico ministero presso il giudice competente (v. sentenza della Corte costituzionale n, 76 del 1993).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)