Sez. 1, Sentenza n. 9971 del 24/09/1984 Ud. (dep. 14/11/1984) Rv. 166648 - 01
ARMI - IN GENERE - ARMI PROPRIE - PORTO ABUSIVO - PUGNALI A SCATTO - DISCIPLINA APPLICABILE - EQUIPARAZIONE AI FINI SANZIONATORI TRA ARMI PROPRIE E ARMI IMPROPRIE - ESCLUSIONE.*
ARMI - IN GENERE - ARMI PROPRIE - PORTO ABUSIVO - PUGNALI A SCATTO - DISCIPLINA APPLICABILE - EQUIPARAZIONE AI FINI SANZIONATORI TRA ARMI PROPRIE E ARMI IMPROPRIE - ESCLUSIONE.*
Il porto abusivo delle armi proprie, cosiddette bianche, quale è il pugnale a scatto, integra il reato previsto dall'art. 699, secondo comma cod. pen., così come modificato dall'art. 14 della legge n. 497 del 1974, mentre il porto, senza giustificato motivo, delle armi improprie integra il reato previsto dall'art. 4, secondo comma legge n. 110 del 1975. Infatti, con la norma di cui all'art. 4 della legge n. 110 sopra indicata non si è verificata alcuna equiparazione, sotto il profilo sanzionatorio, della disciplina delle armi proprie a quella delle armi improprie, anche perché in essa normativa non si rinviene alcuna abrogazione dell'art. 699 cod. pen. e vengono fatte salve esplicitamente le Disposizioni della legge del 1974 che, all'art. 14, secondo comma, stabilisce un più severo regime sanzionatorio per le contravvenzioni previste nel codice penale e concernenti le armi, a meno che il fatto non integri le ipotesi previste nell'art. 4, quarto e quinto comma legge n. 110 del 1975 (porto di armi in pubbliche riunioni). (V mass n 164544; (V mass n 154764).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 com. 2, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)