Sez. 1, Sentenza n. 7382 del 06/04/1982 Ud. (dep. 28/07/1982) Rv. 154764 - 01
ARMI - ARMI DA TAGLIO - PORTO ABUSIVO - PUNIBILITÀ AI SENSI DEL CAPOVERSO DELL'ART. 699 COD. PEN. E LEGGI SUCCESSIVE - FATTISPECIE: COLTELLO A SERRAMANICO (COSIDDETTO MOLLETTA) - È ARMA PROPRIA.*
ARMI - ARMI DA TAGLIO - PORTO ABUSIVO - PUNIBILITÀ AI SENSI DEL CAPOVERSO DELL'ART. 699 COD. PEN. E LEGGI SUCCESSIVE - FATTISPECIE: COLTELLO A SERRAMANICO (COSIDDETTO MOLLETTA) - È ARMA PROPRIA.*
Il porto abusivo delle armi da punta e da taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, è punito con la sanzione originariamente prevista dall'art. 699, secondo comma cod. pen. poi triplicata dall'art. 14, secondo comma legge 14 ottobre 1974, n. 497 e recepita dall'art. 40 legge 18 aprile 1975, n. 110. Tali armi, a norma dell'art. 30 T.U.L.P.S. e dall'art. 45 Reg. T.U.L.P.S., rientrano nella categoria delle armi proprie. Pertanto, la più lieve sanzione prevista dall'art. 4, terzo comma legge 18 aprile 1975, n. 110 non è applicabile: essa concerne solo le armi improprie, intese quali strumenti da punta e da taglio Atti ad offendere che non possono portarsi senza giustificato motivo. (fattispecie in tema di porto di coltello a serramanico, funzionante a scatto (molletta), ritenuto arma propria). (V mass n 138600; (V mass n 145761; (V mass n 147091; (V mass n 150177; (Conf mass n 129779; (Conf mass n 140441).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 30, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 40, Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 45, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)