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Sez. U, Sentenza n. 6459 del 18/12/1985 (Rv. 443536 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - TERMINI - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - TERMINE DURANTE IL PERIODO FERIALE - SOSPENSIONE.*
Stato
decisa il 1985-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443536-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - TERMINI - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - TERMINE DURANTE IL PERIODO FERIALE - SOSPENSIONE.*

Il termine per l'opposizione avverso la stima dell'indennità di espropriazione, di cui all'art. 51 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, è soggetto a sospensione durante il periodo feriale, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, a seguito della parziale declaratoria d'illegittimità di tale ultima norma, resa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 40 del 1985.*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)