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Sez. 1, Sentenza n. 7409 del 19/07/1990 (Rv. 468306 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE - DI SOCIO - TERMINI INIZIALI - SOSPENSIONE SUL PERIODO FERIALE.*
Stato
decisa il 1990-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468306-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE - DI SOCIO - TERMINI INIZIALI - SOSPENSIONE SUL PERIODO FERIALE.*

I termini processuali, con riguardo ai quali l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 prevede la sospensione durante il periodo feriale, non sono soltanto quelli inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma includono i termini iniziali, entro cui il processo stesso deve essere instaurato, ove si tratti dell'unico strumento di tutela esperibile per la tutela di diritti. Detta sospensione, pertanto, trova applicazione rispetto al termine di trenta giorni, fissato dall'art. 2527 terzo comma cod. civ. per l'impugnazione della deliberazione di esclusione del socio di società cooperativa. (V 6097/90, mass n 467797; (V 49/90 (V 225/87; (V 4/85; (Conf 4638/87, mass n 453307; (Conf 6459/85, mass n 443536; (contra 4494/85, mass n 441957).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2527, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)