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Sez. 3, Sentenza n. 55106 del 22/09/2016 Cc. (dep. 29/12/2016) Rv. 268528 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato - Cosiddetto "scudo fiscale" - Causa di non punibilità di cui all'art. 13 - Bis D.L. n. 78 del 2009 - Applicazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268528-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati tributari, l'adesione alla procedura di rimpatrio dei capitali cd. "scudati" di cui al D.L. n. 78 del 2009 (convertito in L. n. 102 del 2009), possibile solo in relazione ai procedimenti non iniziati alla data del 3 agosto 2009, determina l'esclusione della punibilità solo con il pagamento dell'imposta e non con la mera dichiarazione riservata, sempre che, alla data di presentazione di tale dichiarazione, le violazioni non siano già state contestate e non siano comunque già iniziate attività di indagine e/o accertamento di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/09/2001 num. 350, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 13 bis CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 14, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 15, Decreto Legge 03/08/2009 num. 103 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 409, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Legge 03/10/2009 num. 141 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2016 num. 158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)