Sez. 3, Sentenza n. 28724 del 05/05/2011 Cc. (dep. 19/07/2011) Rv. 250605 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | D.L. 3 agosto 2009, n. 103 - Cosiddetto "scudo fiscale" - Rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato - Causa di non punibilità - Estensione a tutti i reati tributari - Esclusione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
La causa di non punibilità prevista dall'art. 1 D.L. n. 103 del 2009, conv. con modd., in l. n. 141 del 2009 (legge sul cosiddetto scudo fiscale) si riferisce alle sole condotte afferenti i capitali oggetto della procedura di rimpatrio e si applica esclusivamente ai delitti in materia di dichiarazione, fraudolenta o infedele, al delitto di omessa dichiarazione nonché a quello di occultamento o distruzione di scritture contabili. (In motivazione la Corte ha precisato che lo "scudo fiscale" non determina un'immunità soggettiva in relazione a reati fiscali nella cui condotta non rilevino affatto i capitali trasferiti e posseduti all'estero, e successivamente oggetto di rimpatrio, sicché non è comunque esclusa la punibilità per delitti diversi, quali l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, le indebite compensazioni o, come nella fattispecie, l'omesso versamento dell'IVA).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Decreto Legge 03/08/2009 num. 103 CORTE COST., Legge 03/10/2009 num. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)