Sez. L, Sentenza n. 13173 del 08/06/2009 (Rv. 608861 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Esercizio dello "ius variandi " da parte del datore di lavoro - Limiti - Condizioni - Equivalenza in concreto delle nuove e delle precedenti mansioni - Contenuto - Comparazione alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente - Necessità - Fattispecie concernente la destinazione al servizio accettazione ospedaliera di un medico in precedenza dedito a mansioni di aiuto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
Ai fini della verifica del legittimo esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro, deve essere valutata, dal giudice di merito - con giudizio di fatto incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato - la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, pur affermando la necessità di verificare se la destinazione di un medico al servizio accettazione di un ospedale avesse comportato una perdita di professionalità comunque acquisita, in precedenza, in relazione all'attività svolta come aiuto, aveva incentrato la motivazione esclusivamente sulle nuove mansioni, in tal modo omettendo di verificare i contenuti concreti delle mansioni precedenti e la relativa professionalità acquisita dal professionista, mancando quindi di confrontare, sul piano dell'equivalenza, detti contenuti con quelli delle nuove mansioni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)